Con l’approvazione della legge 15/2025, al comma 2-bis dell’articolo 4 è definita una modifica a tale previsione: “Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la
formazione continua.”


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