La procedura di iscrizione sarà completamente dematerializzata. Non sarà quindi necessario l’invio di alcuna documentazione in formato cartaceo.
Registrazione al portale: per iscriversi (solo per la prima volta) come primo passo, si dovrà accedere al portale www.tsrm.org, cliccare sul pulsante “nuova iscrizione all’albo” ed effettuare la registrazione inserendo i propri dati anagrafici.
Tutorial qui: https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2018/06/IscrizioneTutorial.pdf
Collegati alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb” effettua nuovamente l’accesso con le credenziali da te precedentemente utilizzate (username e password). Una volta effettuato l’accesso al tuo profilo di utenza, comparirà un menù che indica la possibilità di inviare una nuova domanda o di consultare l’elenco delle domande inviate. Nella sezione “elenco domande inviate” una volta selezionata la tua domanda, alla voce “cronologia” sarà possibile seguire lo stato della tua domanda.
Quando la procedura d’iscrizione sul portale iscrizioni.alboweb.net viene interrotta, l’unico modo possibile per proseguire con l’iscrizione è accedere al suddetto portale ed inviare, tramite la sezione “Comunicazioni”, la documentazione o i ragguagli richiesti. Qualsiasi comunicazione/documento inviato all’ordine tramite email o altro canale non permetterà’ lo sblocco della procedura d’iscrizione.
Collegandoti alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb”. Una volta effettuato l’accesso alla tua area riservata, comparirà un menù a tendina sulla sinistra della pagina con le voci di rinnovo relative ai vari anni. All’interno dell’area riservata si potrà effettuare il pagamento tramite sistema PagoPA oppure rinnovare l’assicurazione RC professionale.
Ogni anno, a partire dalla seconda metà di gennaio (per permettere il caricamento delle quote nel sistema della Federazione Nazionale) ed entro il 30 Aprile, in modo da permettere all’Ente di avere la liquidità necessaria per svolgere tutte le attività programmate nel bilancio previsionale.
La proposta economica di determinazione dell’importo della tassa di iscrizione annuale è approvata da tutti gli iscritti all’Ordine, su proposta del Tesoriere e del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio previsionale in occasione dell’assemblea plenaria degli iscritti.
Il decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018, emanato ai sensi della legge. n. 3/2018, all’art. 3, stabilisce che la cancellazione dall’albo non può avvenire se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo la mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. In caso di mancato riscontro ai 3 avvisi l’Ordine adotterà la procedura di cancellazione per morosità, provvedimento notificato alle Istituzioni e agli Enti preposti, secondo la normativa vigente.
Se hai smarrito la password di accesso alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb” dovrai collegarti al sito della piattaforma e in corrispondenza della colonna a destra, sotto la sezione relativa all’accesso all’area riservata, dovrai cliccare sulla casella in arancione, “recupero password”.
Per recuperare il proprio numero di iscrizione bisogna collegarsi al sito www.tsrm.org. Una volta sulla pagina, cliccare a destra su “Ricerca Iscritti – AUN”. Per avviare la ricerca basta inserire i propri dati nel campo di ricerca. Sarà possibile ottenere quindi il proprio numero di iscrizione, con la relativa data di delibera in cui l’atto amministrativo è stato formalizzato, oltre all’informazione sul proprio stato di iscrizione.
Chi desiderasse presentare domanda di trasferimento al nostro Ordine, a seguito di spostamento della residenza o dell’attività lavorativa, dovrà consegnare alla segreteria dell’Ordine i seguenti documenti opportunamente compilati:
– Domanda di trasferimento con i relativi allegati elencati nella domanda medesima (consultare la pagina “Moduli” del sito). Si prega di stampare il modulo fronte retro su un unico foglio.
– Informativa sulla privacy;
– Comunicazione casella mail PEC.
La domanda non deve contenere cancellazioni o abrasioni. Il modulo dev’essere inviato tassativamente entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello per il quale si vuole richiedere il trasferimento. La procedura sarà effettiva dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione della richiesta.
Chi desiderasse richiedere la cancellazione dall’Ordine per cessazione dell’attività lavorativa, ivi compreso il pensionamento, deve inviare o consegnare direttamente in Segreteria la domanda (reperibile nella pagina “Moduli” del sito) con i relativi allegati elencati nella domanda medesima. La richiesta di cancellazione deve pervenire all’Ordine TSRM PSTRP di persona, a mezzo raccomandata o via PEC, entro e non oltre il 30 novembre dell’anno in corso ed avrà effetto a partire dall’anno successivo, in caso contrario decorrerà dall’anno ulteriormente successivo. Ricevuta la comunicazione, il Consiglio Direttivo delibererà la cancellazione e successivamente informerà l’interessato; è fatto salvo il diritto dell’Ordine TSRM PSTRP al recupero delle somme relative alle quote pregresse eventualmente non pagate. Si precisa che una volta che sia intervenuta la cancellazione, per iscriversi nuovamente, si dovrà presentare la domanda d’iscrizione e si dovranno pagare sia la tassa governativa che la quota annuale dell’Ordine TSRM PSTRP. La domanda non deve contenere cancellazioni o abrasioni.
N.B. Qualora la domanda non dovesse pervenire nei tempi previsti, occorrerà provvedere al pagamento della Tassa di Iscrizione Annuale anche per l’anno seguente.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica (che utilizza i protocolli standard della posta elettronica tradizionale) nel quale al mittente viene fornita, in formato elettronico, la prova legale dell’invio, della consegna e dell’integrità della email nonché dei documenti informatici (eventuali allegati).
Alla trasmissione di messaggi in formato elettronico, che possono contenere qualsiasi tipologia di informazione ed allegato, dei quali si voglia avere la certezza di recapito ed integrità. La PEC è nata per sostituire, dal punto di vista tecnico e legale, la Raccomandata postale con ricevuta di ritorno, o raccomandata AR. Così come avviene per la raccomandata AR, al mittente viene inviata una ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario.
La Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185” ha stabilito l’obbligo per tutti i professionisti iscritti in Albi professionali di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Dal 17/07/2020 il c.d. Decreto Semplificazioni (articolo 37, comma 1 lettera e) dispone: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
Perché la legge 24/2017 obbliga ciascun professionista sanitario ad averne una.
È un sistema organizzato di persone e di servizi che la Federazione mette a disposizione dei suoi iscritti per consentire un esercizio professionale più sicuro. Grazie alla Polizza assicurativa, alla sua capillare diffusione e al monitoraggio dei sinistri, infatti, è possibile raccogliere una serie di informazioni dettagliate sui rischi della professione: la centralizzazione dei dati riguardanti i Professionisti Sanitari. L’analisi di questi dati può rilevare le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area professionale, può orientare lo sviluppo di alcuni servizi dedicati alla protezione, prevenzione e difesa degli iscritti. Per maggiori informazioni consulta il link.
Collegandoti alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb”, effettuare l’accesso alla propria area riservata. Una volta effettuato l’accesso al tuo profilo di utenza, comparirà un menù a tendina sulla sinistra della pagina:
Seleziona la voce “Adesione Assicurazione RC professionale TSRM e PSTRP”
A questo punto potrai consultare un tutorial che spiegherà come effettuare la registrazione sul sito dell’assicuratore con una utenza personale e come aderire al pacchetto della polizza, consultando le relative informative e la sottoscrizione del contratto. Alla fine di questi passaggi la piattaforma dell’assicuratore ti reindirizzerà nella piattaforma di iscrizione e ti permetterà di scaricare il MAV per l’adesione alla polizza.
No. Puoi sceglierne anche una alternativa.
Ci sono molteplici motivi di carattere economico, assicurativo e gestionale che potrebbero giustificare la scelta della proposta assicurativa offerta dalla FNO. Si tratta, infatti, di una soluzione incomparabile con quanto tradizionalmente offerto dal mercato assicurativo, in quanto:
- è realizzata su misura per tutti i professionisti sanitari: qualsiasi attività viene (o sarà) consentita al professionista sanitario, sarà automaticamente coperta dalla polizza;
- copre sempre: la polizza copre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista. Inoltre copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria in caso di rivalsa amministrativa (avanti alla Corte dei Conti) ma anche qualsiasi risarcimento da un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista sanitario
- è adeguata: risponde ai requisiti minimi già richiesti dalla legge
- è economica: ha un premio molto basso
Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
No, non è prevista alcuna franchigia.
La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le spese Legali in ambito civile.
Se un paziente danneggiato facesse un’azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc, e a ogni altra spesa di giustizia. Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.
Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.
Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara, inclusi gli iscritti all’ Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.
La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.
All’interno della propria pagina personale del portale https://amministrazione.alboweb.net/login nella sezione Adesioni Polizza RC è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizioni di polizza. La consultazione della documentazione non è vincolante. La sottoscrizione della polizza avvierà solamente a seguito di avvenuto Pagamento del relativo bollettino MAV.
Per l’emissione di certificati assicurativi nominali, su espressa richiesta da parte degli Assicurati, ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A mette a disposizione un proprio portale ed una pagina specifica in grado di garantire l’accesso del singolo assicurato in un’area personale protetta da credenziali dove lo stesso possa effettuare la propria richiesta di certificato. La compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a disposizione il certificato nell’area personale dell’Assicurato o direttamente nella casella di posta elettronica o PEC indicata dallo stesso. L’assicurato dovrà dichiarare la regolare iscrizione agli Ordini TSRM PSTRP e l’avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.
Al fine di ottenere il certificato bisognerà seguire il seguente TUTORIAL (le credenziali sono le stesse per accedere alla propria pagina personale del portale https://amministrazione.alboweb.net/login
La polizza copre i TSRM o ogni altra professione sanitaria (purché iscritta all’albo) che svolgono le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dal introduzione delle nuove tecnologie”, indipendente dalla tipologia contrattuale. Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale. Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che, come indicato precedentemente , dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per i TSRM o altra professione sanitaria.
Con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Per il dipendente: ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Ogni qualvolta l’assicurato riceve notizia di una possibile richiesta di risarcimento è utile informare il broker (aprire un sinistro) con l’ausilio dei moduli predisposti. Questi sono scaricabili al link di seguito indicato https://www.spepa.it/in-caso-di-sinistro/
NB: compilare in ogni sua parte: -il modulo di apertura sinistro (per tutti) -il modulo privacy (per tutti) -il modulo di approfondimento (se presente per il proprio profilo professionale).
Per le nuove adesioni la garanzia decorre automaticamente dalle ore 24.00 del giorno del versamento del premio; in occasione di rinnovi annuali la garanzia decorre dalle ore 24.00 del 31 dicembre dell’anno precedente, se entro il 30 Aprile dell’anno successivo è stato versato il relativo premio. In caso di mancato versamento entro il 30 Aprile la garanzia è sospesa fino alle ore 24 del giorno di versamento del premio.
L’attività manageriale e di coordinamento è compresa nella copertura in quanto il contratto della polizza RC in convenzione cita espressamente che l’attività assicurata è “quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonché quella sviluppata o resa possibile dall’introduzione e/o dallo sviluppo di nuove tecnologie e/o procedure. Sono espressamente oggetto di copertura assicurativa le attività connesse con lo svolgimento dell’attività professionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo attività gestionali, di coordinamento, di ricerca scientifica, formazione, docenza e consulenza”
La polizza è legata al profilo professionale, pertanto se un professionista opera per più profili dovrà sottoscrivere più polizze ed ognuna riferita al profilo dedicato.
Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.
Per il professionista neolaureato, che rientra nella riforma 3/2018, in quanto laureato dal 2018 in poi, la data di decorrenza dell’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo l’iscrizione al neo Ordine TSRM-PSTRP. (Es: iscrizione Ordine 2021 à obbligo formativo dal 01/01/2022). Il portale Co.Ge.A.P.S. in fase di accesso indicherà questa data, che andrà confermata.
L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non ci sono vincoli sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni. Il professionista deve assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale. Altre limitazioni:
– eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo;
– autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://www.cogeaps.it.
Da una prima analisi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 1.2. si evince che i soggetti tenuti all’obbligo formativo sono quelli appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normative senza distinguere tra iscrizione all’albo oppure all’elenco speciale: “Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente”.
Oltre alla norma già citata, si riporta l’art. 25 dell’Accordo Stato-Regioni del 2017, che stabilisce che “sono destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.”
Pertanto, i professionisti iscritti all’elenco speciale, se sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di Formazione continua.
Per gli esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:
L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale. La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Per le esenzioni si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.2 (Esenzioni) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:
L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
- congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (Allegato XI). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).
Gli esoneri e le esenzioni vanno richiesti accedendo alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S., cliccando su Partecipazioni ECM, quindi sulla scelta Esoneri/Esenzioni; si potrà dunque aggiungere l’esonero o l’esenzione compilando il campo con la voce attinente. Al fine della validità della richiesta andranno caricati in fondo alla schermata, come allegati, sia i documenti attestanti l’esonero o l’esenzione, sia il modulo di richiesta compilato, scaricabile dal sito AGENAS al seguente Link: https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx.
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Sì, sono una tipologia di formazione individuale, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1 (Pubblicazioni scientifiche) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: “I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
- 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
- 1 credito (altro nome)
I crediti ECM acquisiti attraverso le attività di formazione individuale non accreditata, compresa la formazione individuale all’estero, devono essere caricati in autonomia dal professionista sulla pagina Co.Ge.A.P.S. dedicata, accadendo al proprio profilo scaricando i moduli dal seguente link: https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx, secondo le modalità stabilite al punto 3.6 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” e seguendo la procedura indicata dal Co.Ge.A.P.S. nella Guida Utenti all’area riservata, consultabile visitando la pagina a questo link: http://wp.cogeaps.it/?page_id=14022; i moduli per la richiesta di riconoscimento di formazione individuale sono presenti anche qui, come pdf scaricabili. Il tutto andrà compilato e caricato come allegato sulla pagina del proprio profilo Co.Ge.A01.P.S. seguendo i passaggi indicati nella Guida Utente.
In caso di assenza dei propri crediti sia sulla pagina dedicata di AGENAS sia sul portale Co.Ge.A.P.S. dopo oltre 90 giorni dal termine di validità dell’evento ECM, è consigliabile prendere contatto con il Provider accreditante l’evento frequentato per verificare l’effettiva comunicazione dei crediti all’AGENAS. Si ribadisce che il Provider accreditante non può comunicare i crediti direttamente al Co.Ge.A.P.S., mentre può effettuare un controllo su eventuali errori presenti nei dati trasmessi all’AGENAS, anche dovuti ad un errato inserimento in fase di iscrizione al corso (ad es. codice fiscale assente o errato, inversione del nome/cognome, etc.).
No, i crediti ECM acquisiti attraverso eventi accreditati (come i corsi residenziali / FAD) vengono comunicati direttamente dal Provider accreditante all’AGENAS, e da questa al Co.Ge.A.P.S.. Questo tipo di crediti ECM, dunque, non possono essere caricati in autonomia dal professionista.
La visualizzazione dei corsi ECM, e dei relativi crediti, richiede una serie di passaggi intermedi fra il Provider ed il Co.Ge.A.P.S. che si svolgono secondo una procedura ed una tempistica definite. Quindi, un primo controllo che può essere effettuato è quello di verificare sulla pagina del portale la presenza del corso, decorsi almeno 90 giorni dal termine di validità dell’evento e non dal termine del corso.
La Commissione nazionale per la formazione continua ha indicato il 30 giugno 2022 il termine ultimo per regolarizzare il fabbisogno formativo ECM dei trienni 2014-2016 e 2017-2019, per quei professionisti che abbiano scelto la decorrenza dell’obbligo ECM anteriormente all’iscrizione all’albo. Il professionista ha la possibilità di recuperare il debito formativo di 150 ECM non eventualmente assolto per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, spostando personalmente i propri crediti fra trienni, secondo le modalità e la procedura indicate nel manuale Guida Utente per lo spostamento crediti ECM, scaricabile dal seguente Link: http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2020/10/GuidaUtente_SpostamentoCrediti.pdf
La possibilità di sanare la propria posizione è prevista per coloro che, nel triennio 2014-2016, non hanno soddisfatto l’obbligo formativo, che possono completarlo utilizzando i crediti maturati per il triennio 2017-2019. I crediti trasferiti al triennio 2014-16 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019 e lo spostamento è irreversibile. La stessa procedura è utilizzabile per spostamenti dal triennio 2020-2022 al triennio 2017-2019. Per coloro che si avvalgono di questa opportunità non si applicano le riduzioni di 30 o 15 crediti collegate alla formazione del triennio 2014-2016 e, quindi, il debito formativo per il triennio 2017-2019 viene riportato a 150 crediti. Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale CoGeAPS, oppure attraverso l’App CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare, mediante SPID. Il regolamento di riferimento è il il par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (link ).
L’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, viene stabilito con deliberazioni della CNFC. La C.N.F.C. ha richiesto la riduzione di 1/3 dei crediti relativi all’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, chiedendo che vengano portati a 100 crediti ECM totali, (come da Delibera per la modifica del c.d. “decreto scuola” sul riconoscimento dei crediti ECM per i professionisti sanitari del 10 giugno 2020, consultabile dal seguente Link: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_modifica_dl_scuola_10_06_2020.pdf, come da comunicato del 17 giugno 2020 pubblicato sul sito AGENAS visualizzabile a questo Link: https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=149). La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non sono previsti limiti massimi o minimi sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, secondo quanto previsto dalla Delibera della C.N.F.C. del 7 luglio 2016, né vincoli sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended), per cui si possono acquisire tutti i crediti anche in un’unica modalità. Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
Per il triennio 2020-2022 la CNFC, oltre alla riduzione dell’obbligo formativo triennale a 100 crediti ECM, non ha indicato eventuali ulteriori possibili diminuzioni dell’obbligo formativo rispetto a quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019, fatta salva la riduzione di 20 crediti ECM nel triennio 2020-2022 se il professionista ha completato entro la fine del triennio 2017-2019 il Dossier Formativo Individuale o di Gruppo (come previsto dalla Delibera C.N.F.C. del 25 luglio 2019, di seguito il Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_07_2019.pdf ).
I Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus sull’obbligo formativo individuale triennale, possono ricorrere alla costruzione del Dossier Formativo. Il dossier formativo costituisce, dunque, uno strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma, prima di iniziare la formazione triennale, e verifica, il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della posizione ricoperta nell’ambito dell’attività sanitaria concretamente svolta. La costruzione del Dossier formativo dà diritto ad un bonus sul debito formativo ECM triennale, che viene erogato al realizzarsi di tre passaggi fondamentali: 1) Costruzione del dossier; 2) Congruità del dossier con la professione esercitata; 3) Coerenza relativamente alle aree – pari ad almeno il 70% – tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato, così come stabilito dalla Delibera della C.N.F.C. del 14 dicembre 2017, all’art. 3, di cui comunque si raccomanda la completa lettura (di seguito il link Dossier Formativo 14/12/2017).
I dossier formativi – individuali o di gruppo – vanno costruiti sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S., secondo le indicazioni riportate nella guida utente, scaricabile dal sito AGENAS (nella pagina dedicata https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/1256-online-video-dossier-formativo-ecm-2) ai seguenti link: 1) https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf per il dossier formativo individuale e 2) https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf per il dossier formativo di gruppo.
È possibile effettuare una nuova registrazione come iscritto ad un albo professionale visitando la seguente pagina: https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/menu.jsf
Per qualsiasi informazione relativa all’accesso al Sistema Tessera Sanitaria è possibile consultare la guida: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/33059/Guida_Operatori_AccesoCredenziali/e7f1b24a-55f7-eb62-5489-636f76ce3f95
Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.
Oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018.
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.