L’articolo 29 del Decreto Legge Semplificazione, approvato dal consiglio dei ministri in data 7 luglio 2020, fra le tante misure contenute, prevede sanzioni per i professionisti che non comunicano la propria pec al proprio albo di appartenenza. Il provvedimento, si legge all’interno del Decreto Legge Semplificazione, intende “favorire l’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale”. L’obbligo, in realtà, era già previsto dalla normativa del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), la quale, però, non prevedeva alcuna sanzione. Oggi, però, l’art. 29 del D.L. Semplificazione, prevede sanzioni pesanti per gli inadempienti. Citando testualmente l’articolo: “si introduce l’obbligo di diffida da adempiere, entro trenta giorni, da parte del collegio o ordine di appartenenza”. In un secondo momento, in caso di inottemperanza alla diffida, si prevede “a sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale”.
Il provvedimento riguarda ovviamente solo quei professionisti che non hanno dichiarato il proprio indirizzo mail PEC in fase di iscrizione all’Ordine.
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