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Assolvimento dell’obbligo ECM

Secondo quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 30 giugno 2022, si è concluso il perìodo concesso ai Professionisti sanitari del recupero del debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019.

L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:

– Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di “Dossier formativo”;

– Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

I professionisti che nel triennio 2020-2022 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo, hanno la possibilità di completarlo utilizzando i crediti maturati nel 2023. purché i corsi frequentati abbiano “data di fine evento” fissata al massimo per il 31 dicembre 2023.
Lo spostamento dei crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S. è consentito fino al 30 giugno 2024 ed è irreversibile. I crediti trasferiti al triennio 2020-2022 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo per il triennio 2023-2025.

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