Gentili colleghe/i,
com’è noto, la normativa in materia di
adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni
sanitarie è stata recentemente innovata dall’entrata in vigore del DL
172/2021, in ossequio al quale i compiti di controllo sulla avvenuta
vaccinazione dei soggetti obbligati sono ora attribuiti agli Ordini
territoriali.
Gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati
a sottoporsi a vaccinazione gratuita comprensiva della somministrazione
della dose di richiamo (dose booster) successiva al ciclo vaccinale
primario. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative dei soggetti obbligati.
In questo periodo l’Ordine Tsrm
Pstrp Fvg sta mettendo in atto le rispettive azioni per adempiere
all’obbligo normativo dettato dal decreto legge 172/2021, inviando
comunicazione al professionista interessato che è tenuto a fornire
risposta, secondo la normativa, entro il termine di 5 giorni.
Invitiamo pertanto a controllare frequentemente il proprio indirizzo PEC chi:
– non ha eseguito la vaccinazione;
– non ha eseguito la vaccinazione perchè differita/omessa per motivi clinici;
– Non ha eseguito la dose di richiamo;
– Non ha eseguito la dose di richiamo perché guarita/o dall’infezione Sars-cov2.
L’eventuale provvedimento di sospensione a conclusione dell’accertamento verrà comunicato ai rispettivi datori di lavoro per i provvedimenti del caso.