L’art 18, comma 2 del DL 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, modifica l’art 1, comma 3 del DLgs. 127/2015, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, sopprimendo le parole “Sono esonerati dalle predette disposizioni” fino alle parole “committente soggetto passivo d’imposta” e introducendo così, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), anche per:
– i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011)
– i soggetti passivi che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), e che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro.
Dall’1.1.2024 dovranno emettere fattura elettronica via SdI anche i soggetti in “regime di vantaggio” o forfetario, che nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.
I soggetti in regime di vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) per i quali l’obbligo di emissione di e-fattura mediante SdI decorre dall’1.7.2022 non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022, qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per quanto concerne la procedura di generazione della fattura, oltre a poter fruire dei vari programmi presenti sul mercato, si possono utilizzare anche gli strumenti che la stessa Agenzia delle Entrate mette a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.
Al suo interno infatti è presente una specifica sezione che consente di predisporre e trasmettere il file XML.
Per accedere al portale “Fatture e corrispettivi” è necessario avere o le credenziali di fisconline o SPID o CIE o CNS.
La predisposizione delle fatture in formato elettronico comporta anche la conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall’art.39 del DPR 633/72 “Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’ art 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .”
Anche in questo caso, per il nuovo adempimento si possono usare o piattaforme private o il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, accessibile sempre tramite il portale “Fatture e corrispettivi”, – “Conservazione”.
Per aderire al servizio di Conservazione è necessario sottoscrivere l’accordo; in fase di sottoscrizione è possibile richiedere inoltre che vengano portate in conservazione anche le fatture transitate al sistema SDI in data antecedente la sottoscrizione stessa.
Infine sempre sul portale “Fatture e Corrispettivi “è possibile accedere all’area “Consultazione” e aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati.
Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:
– per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art 10 -bis del DL 119/2018), così come modificato dall’art 5 comma 12 quater DL 146/2021, convertito con modificazioni, dalla L.215/2021.
e
– per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche ( art 9 -bis, comma 2 del DL 135/2018). “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (qualora il documento sia di importo superiore a 77,47 euro e il relativo corrispettivo non sia assoggettato ad IVA) deve avvenire, alternativamente:
– mediante il servizio disponibile nell’ area riservata, al soggetto passivo IVA con addebito su conto corrente bancario o postale;
– mediante F24.
Resta ferma la necessità di indicare, sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, che l’imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014. Per le fatture elettroniche in formato XML da trasmettere al Sistema di Interscambio, occorrerà compilare la sezione “Dati Bollo”.