Il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) ha esteso fino al 31 dicembre 2024 il divieto di fatturare in modalità elettronica le prestazioni sanitarie nei riguardi dei consumatori finali. Per tutto il 2024, quindi, anche tutti i professionisti sanitari di questo Ordine sono tenuti a continuare ad emettere fattura esclusivamente in formato analogico (cartaceo).
Ci sono tuttavia due eccezioni. Il divieto non vale per:
- le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche. Se è necessario fatturare a Enti, Società, Consorzi, Aziende (anche sanitarie) ……..è obbligatoria la fattura elettronica, anche se le prestazioni effettuate sono rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 307/2019). Sarà la struttura ad emettere la fattura analogica alla persona fisica alla quale il professionista ha effettuato la prestazione e a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
- le prestazioni non sanitarie, per le quali va sempre emessa fattura elettronica
Facciamo chiarezza:
- fattura a persona fisica (paziente) per seduta di __________ : SEMPRE VIETATA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
- fattura a persona giuridica (es. clinica, poliambulatorio …….) per sedute di __________ tenute nei confronti di più pazienti della struttura: FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA
- fattura a persona giuridica (es: cooperativa, scuola…..) per attività di docenza: FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA
Il divieto di fatturazione elettronica si applica qualunque sia il regime fiscale adottato e riguarda quindi anche i contribuenti che applicano il regime forfettario, che dal 1° gennaio 2024 sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico.
La normativa non chiarisce quali siano le sanzioni applicabili ai professionisti sanitari nel caso in cui, per errore, si proceda a fatturare una prestazione sanitaria a persona fisica in formato elettronico anziché in formato analogico.