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Decreto Legge 172/2021 – obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie

Gentili colleghe/i,
com’è noto, la normativa in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie è stata recentemente innovata dall’entrata in vigore del DL 172/2021, in ossequio al quale i compiti di controllo sulla avvenuta vaccinazione dei soggetti obbligati sono ora attribuiti agli Ordini territoriali.
Gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita comprensiva della somministrazione della dose di richiamo (dose booster) successiva al ciclo vaccinale primario. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
In questo periodo l’Ordine Tsrm Pstrp Fvg sta mettendo in atto le rispettive azioni per adempiere all’obbligo normativo dettato dal decreto legge 172/2021, inviando comunicazione al professionista interessato che è tenuto a fornire risposta, secondo la normativa, entro il termine di 5 giorni.

Invitiamo pertanto a controllare frequentemente il proprio indirizzo PEC chi:
– non ha eseguito la vaccinazione;
– non ha eseguito la vaccinazione perchè differita/omessa per motivi clinici;
– Non ha eseguito la dose di richiamo;
– Non ha eseguito la dose di richiamo perché guarita/o dall’infezione Sars-cov2.

L’eventuale provvedimento di sospensione a conclusione dell’accertamento verrà comunicato ai rispettivi datori di lavoro per i provvedimenti del caso.

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