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Efficacia delle sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale (ex art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.i): modifica dei termini

In base a quanto previsto nel DL 31 ottobre 2022, n. 162 e specificatamente all’art. 7, le sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie e dall’Albo, pronunciate dagli Ordini delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 sono efficaci sino al 1° novembre 2022.

 L’Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine ha provveduto in merito disponendo la cancellazione delle sospensioni fino a ieri annotate sull’albo ai sensi dell’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii.

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