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Detraibilità delle spese dei Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali a esaurimento

Ai fini della detraibilità delle spese inerenti le prestazioni dei Massofisioterapisti con circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 07/07/2022 è stato specificato che:

“Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che:
– hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
– la detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (decreto del Ministero della salute 9 agosto 2019; pareri del Ministero della salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020).
Se i predetti soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre il termine sopramenzionato, la detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data della domanda di iscrizione a condizione che l’iscrizione nel citato elenco sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione (parere del Ministero della salute del 2 agosto 2021, prot. n.39639)”.

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