In tema di lavori gravosi rileviamo finalmente una gestione più equa delle professioni sanitarie. La legge di bilancio approvata dicembre 2021 (L. n. 234/21) modifica l’art. 1, Comma 179 della L. 232/16
Comma 179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022 (1), agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e’ riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un’indennita’ per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’eta’ anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
aggiornando l’elenco dei lavori gravosi e includendo tutte le professioni sanitarie e non solo quelle previste nel 2016 (“Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni”).
Elenco