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Nuova disciplina dell’obbligo formativo ECM in caso di cancellazione e reiscrizione all’albo

La delibera n. 5/2025 assunta dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) nella seduta del 20 novembre 2025 prevede provvede a uniformare la disciplina applicabile ai professionisti sanitari che modificano il proprio status di iscrizione nel corso dell’anno solare.
Il 30 giugno rappresenta lo spartiacque temporale per la determinazione dell’obbligo formativo annuale.
La Commissione ha stabilito che l’obbligo ECM per l’anno in corso è strettamente legato alla presenza nell’albo per almeno un semestre, nello specifico se la delibera di cancellazione interviene entro il 30 giugno, il professionista è esonerato dall’obbligo per l’intero anno, se invece la cancellazione avviene dal 1° luglio in poi, l’obbligo per l’anno corrente rimane interamente a suo carico.

In maniera analoga se il professionista si reiscrive entro il 30 giugno, sarà soggetto all’obbligo formativo per l’anno in corso, se la reiscrizione avviene nella seconda metà dell’anno non maturerà alcun obbligo per l’anno solare corrente.
Ai fini del calcolo delle tempistiche sopra indicate, gli Uffici dovranno fare riferimento esclusivamente alla data della delibera ordinistica di ratifica (sia essa di cancellazione o reiscrizione) e non alla data della domanda presentata dall’interessato.
Qualora un professionista si cancelli e si reiscriva nel medesimo anno solare, l’obbligo formativo persiste senza eccezioni. Inoltre le operazioni di cancellazione e reiscrizione non azzerano lo storico del professionista: i crediti precedentemente maturati restano validi e gli eventuali debiti formativi pregressi dovranno essere sanati.

In allegato la Delibera n. 5/2025

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