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RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) – Chiarimenti sull’obbligo di iscrizione

Il DPR n. 254/2003, in materia di gestione dei rifiuti sanitari, e il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)  garantiscono la tracciabilità dei rifiuti sanitari pericolosi, dal deposito temporaneo fino allo smaltimento.
Il RENTRI introduce un sistema digitale che sostituisce i tradizionali registri cartacei e i formulari, applicandosi anche alla tracciabilità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo disciplinati dal DPR n. 254/2003. L’accesso al portale ufficiale www.rentri.gov.it avviene tramite SPID, CIE o CNS del legale rappresentante.
I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” al fine di produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo conforme al nuovo modello, a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Ai sensi dell’art. 190, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in un’organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere a tale obbligo mediante:
a) la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art. 193;
b) la conservazione, per il medesimo periodo, del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell’ambito di un circuito organizzato.
Il decreto n. 59 del 4 aprile 2023, recante la disciplina del RENTRI, stabilisce inoltre che i soggetti non obbligati all’iscrizione, o per i quali l’obbligo non sia ancora decorso, possono iscriversi volontariamente al Registro, con facoltà di cancellazione in qualsiasi momento, con effetto dall’anno solare successivo.
Si rende noto che la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), all’art. 1, comma 789, ha modificato l’art. 188-bis del D.lgs. n. 152/2006, ridefinendo il perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e introducendo specifiche esclusioni. Tra i soggetti esclusi rientrano i sanitari liberi professionisti e, più in generale, le attività professionali non organizzate in forma di impresa.
Questa disposizione, approvata dal Senato il 22 dicembre 2025 e pubblicata in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, esclude espressamente i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa, come gli studi mono-professionali.
Alla luce di tale quadro normativo, si chiarisce che gli iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP che svolgono l’attività in forma di libera professione (individuale o associata) non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI. Tale esenzione riguarda in particolare le figure maggiormente esposte per
tipologia di rifiuti prodotti (ATECO 86.99.09):
Podologo: figura più esposta a causa delle varie tipologie di trattamento e l’uso di strumenti che generano rifiuti a rischio infettivo.
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB): qualora operi in un proprio laboratorio privato, gestendo reagenti chimici e campioni biologici.
Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM): per la gestione di liquidi di contrasto o vecchi liquidi di fissaggio radiografico (rifiuti chimici) che richiedono lo smaltimento speciale.
Igienista dentale: se esercita come libero professionista, produce rifiuti potenzialmente infetti.
Tecnico di neurofisiopatologia / Audioprotesista / Audiometristra / Ortottista: solo se l’attività prevede l’uso di elettrodi ad ago o la pulizia di dispositivi con solventi/sostanze chimiche specifiche.
Per i soggetti sopra indicati, l’obbligo di tracciabilità si assolve mediante la conservazione progressiva per tre anni del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, senza necessità di iscrizione o compilazione digitale sul portale RENTRI.
L’obbligo di iscrizione al RENTRI e nuovo FIR Cartaceo scatta invece qualora l’attività sia riconducibile a:
− imprese ed enti con più di dieci dipendenti.
− Società tra Professionisti (STP) o altre forme societarie che, per configurazione organizzativa e volume di personale, siano equiparabili ad attività di impresa.

Alla luce della normativa vigente, gli iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP che svolgono l’attività in forma di libera professione non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI. Tali soggetti continuano ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti secondo le modalità già previste dalla normativa, inclusa la tenuta e la conservazione dei formulari in formato cartaceo.
L’obbligo di iscrizione al RENTRI rimane invece vigente per le imprese e gli enti produttori di rifiuti con più di dieci dipendenti, nonché per i soggetti che operano in forma societaria riconducibile ad attività di impresa.
Si invitano gli iscritti a verificare la conformità della propria forma giuridica e dell’assetto delle Società tra professionisti, prestando particolare attenzione alle specifiche disposizioni contenute nei regolamenti autorizzativi regionali.

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