In fase di conversione di legge sono stati rettificati alcuni termini presenti in origine nel decreto legge emanato a fine dicembre. In particolare viene abbandonato l’iniziale idea di “quadriennio formativo”, ma si definisce invece una proroga di un anno al triennio formativo 2020-2022.
Infatti secondo quanto stabilito dal D.L. 198/2022 (“decreto milleproroghe”), “Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023.”
È quindi possibile utilizzare crediti acquisiti nell’anno 2023 per sanare eventuali mancanze del triennio formativo 2020-2022. I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2023-2025. Sul portale Co.Ge.A.P.S. è già stata attivata tale funzionalità. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio di imputazione; tale spostamento sarà irreversibile.
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