Il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 – “Proroghe di termini in materia di termini legislativi”, tra le numerose disposizioni ha prolungato di un anno la durata del triennio formativo in scadenza per chi, al 31/12/2022, non ha ancora soddisfatto il proprio obbligo formativo individuale del triennio 2020-2022.
L’art. 4 “Proroghe di termini in materia di salute”, comma 5, recita infatti: “All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti «quadriennio 2020-2023»
Per vedere il testo:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00212/sg
L’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recitava invece:
“Disposizioni in materia di formazione continua in medicina”.
- I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.
L’anno 2023 sarà, pertanto, verosimilmente trattato come “appendice” del triennio 2020-2022.
Il termine “quadriennio”, però, determina modifiche sostanziali all’impianto del progetto ECM.
Tenuto conto che la decisione del Legislatore, su proposta del Ministro della salute, è stata assunta senza il confronto e il contributo della Commissione nazionale per la formazione continua, è probabile che in fase di conversione tale termine sia modificato o meglio spiegato.
Vi manterremo informati.